Consulente per la sicurezza Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa (salvo alcuni casi previsti dalla normativa e dal DECRETO LEGISLATIVO 27 Gennaio 2010, n. 35) uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
La funzione essenziale del consulente è promuovere ogni azione per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni sono in particolare le seguenti:
consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa da conservare per 5 anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;
redigere le procedure per l’identificazione delle merci pericolose trasportate;
esaminare le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
esaminare le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
fornire un’adeguata formazione del personale dell’impresa, che includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la registrazione di tale formazione;
fornire procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
redigere le relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
attuare misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
informare sulle disposizioni legislative e sui requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo di subfornitori o altri operatori;
verificare che il personale coinvolto a diverso titolo nel trasporto di merci pericolose, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
introdurre misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
attuare procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
attuare procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.
verificare l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.