DECRETO MINISTERIALE DEL 16 Gennaio 2015
Autore: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Data: 16-01-2015
DECRETO 16 gennaio 2015 Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (15A02545) (GU Serie Generale n.78 del 3-4-2015)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci
pericolose;
Vista la direttiva 2010/61/UE della Commissione del 2 settembre
2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso
scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;
Vista la direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre
2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al
progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva
2008/68/UE;
Vista la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e
tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE;
Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le
disposizioni della direttiva 2014/103/UE;
Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo 27
gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti
l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del
trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B
dell'ADR, all'allegato del RID che figura come appendice C del COTIF
ed ai regolamenti allegati all'ADN;
Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1
Modifiche all'art. 3
del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) negli allegati A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente"
sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) nell'allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF,
applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i
termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato
membro", come opportuno";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2015, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)
e l'art. 8, paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'
sostituito con "Stato membro", come opportuno".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.